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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" LA NOSTRA ITALIA"


Associazione di Etica e Politica

 

Art. 1 - Scopo e Finalità

 

Oggetto dell'associazione è quello favorire l'incontro fra cittadini per una politica del fare, che abbia un'etica dei diritti e dei doveri, con lo scopo di essere al servizio dello Stato attraverso la presenza attiva di iscritti e militanti iniziando dalle istituzioni cittadine.

A tal proposito “LA NOSTRA ITALIA” organizzerà dibattiti, convegni e incontri a qualsiasi livello sui problemi socialmente più rilevanti, con l'intento di promuovere e valorizzare un rapporto diretto tra i cittadini ed i rappresentanti politico-istituzionali, attraverso la selezione di una nuova classe politica da candidare e sostenere.  Si promuoveranno tutte quelle azioni che abbiano come scopo la realizzazione e l'affermazione di valori e principi che si possono così riassumere:

il lavoro: la  sua valorizzazione come fondamento della costituzione della nostra società, come diritto e dovere di tutti i cittadini e come mezzo principe per la partecipazione al progresso economico della società;

la giustizia: fondamento di libertà, democrazia e garanzia di equità sociale;

la solidarietà sociale: affermazione di una società che rifiuta la legge della forza e della sopraffazione come mezzo di sopravvivenza e garantisce gli stessi diritti e doveri a tutti gli individui;

l’etica  dell’agire politico: garanzia di rispetto per la delega conferita dal popolo agli eletti.

Per questi fini l'associazione promuove e realizza studi e ricerche, organizza e gestisce iniziative culturali e politiche, e svolge ogni attività idonea alla realizzazione delle finalità del presente statuto.


LA NOSTRA  ITALIA
si presenta come soggetto politico totalmente diverso da quelli esistenti, e per questo motivo si fonda su regole inderogabili, che devono essere accettate, condivise e rispettate da tutti gli iscritti. Questi principi sono la differenza basilare ed irrinunciabile per tutti coloro che iscrivendosi, accettano di essere protagonisti di un nuovo modo di intendere e fare  politica.

 

PRINCIPI    FONDAMENTALI

 

1. Alla presentazione delle liste dei candidati alla prima tornata elettorale utile a partire dalla costituzione dell'associazione, non saranno candidati soggetti già eletti in altre formazioni;

2. nelle successive elezioni, chi sia stato candidato per più di due volte, non può essere ricandidato per la stessa carica;

3. la stessa carica non può essere ricoperta per più di due legislature consecutive;

4. le liste elettorali saranno formate, da candidati individuati attraverso elezioni primarie territoriali, fra gli iscritti all'associazione;

5. gli incarichi istituzionali, verranno conferiti nell'ordine: con criteri meritocratici (ovvero  in base alle capacità specifiche possedute dall'iscritto); di anzianità di militanza nell'associazione (qualora non siano richieste competenze specifiche); dal consenso elettorale riscosso (se trattasi di posizione con forte valenza e visibilità politica);

6. gli incarichi disponibili e i motivi di conferimento alla persona sono trasparenti e discussi in un consiglio direttivo appositamente convocato;

7. coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato, non possono essere candidati, e neanche se iscritti o militanti, concorrere all’assegnazione di qualsiasi incarico.


Art. 2 - Finanze e patrimonio

 

Le entrate dell'associazione sono costituite:

 

·       dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

·         da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

·        da eventuali iniziative dell'associazione, deliberate dall'assemblea in relazione a particolari eventi che richiedono disponibilità eccedenti quelle del rendiconto economico finanziario ordinario.

          Il patrimonio è costituito da:

·        beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

·        da eventuali avanzi di gestione costituiti con eccedenze dei rendiconti economico  finanziari.

 

Art. 3 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Segretario ed il Tesoriere.


Art. 4 - Assemblea

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

 L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, o per decisione del Presidente, o del Vice Presidente, o su richiesta indirizzata al Presidente, nel caso dell'ordinaria di almeno un quarto degli associati e di un terzo per la straordinaria.  Nel caso in cui il numero degli associati superi i 50, tali requisiti scendono ad un decimo degli associati nel caso dell'ordinaria e ad un quarto per la straordinaria.  In entrambi i casi su richiesta scritta di almeno 3 soci fondatori.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, è convocata con preavviso di almeno dieci giorni mediante invito affisso presso la sede dell'associazione e mediante inviti verbali e/o telefonici a cura del Presidente.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L'assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti; mentre la straordinaria, perché sia costituita, occorre la presenza della maggioranza degli iscritti.

In nessun caso è ammesso il voto per delega e più specificatamente nei casi di votazione per: elezione delle cariche sociali; accettazione dei nuovi soci; assemblea straordinaria.  Le cariche elettive sono determinate attraverso un'unica votazione, sia per la Presidenza sia per il collegio dei Probiviri. L'assegnazione avviene eleggendo nell'ordine i candidati più votati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione ed in caso di parità di voti vale il parere espresso da colui che presiede l'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera con almeno la maggioranza degli iscritti.

Le deliberazioni sia in prima sia in seconda convocazione obbligano tutti i soci all'accettazione delle stesse.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in seduta ordinaria

·   discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi;

·   eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

·   eleggere il collegio dei probiviri;

·   deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario

·   accettazione nuovi soci;

in seduta straordinaria

·   far decadere gli incarichi sociali;

·   deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

·   deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

 

Art. 5 – Soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e all'osservanza del presente regolamento.

      Tutti i componenti, gli organismi statutari dell'associazione, nonché i non associati, prestano la loro attività a titolo totalmente gratuito e senza alcun vincolo di subordinazione.

      Esistono 3 figure di associati:

§          fondatori, con diritto di voto nelle assemblee;

§          ordinari, con diritto di voto nelle assemblee;

§          aderenti, senza diritti di voto, ma che dopo un anno dall'adesione possono far domanda di divenire soci ordinari.

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

§          per dimissione, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

§          per delibera di esclusione emessa dal Presidente (sentito il parere del consiglio direttivo);

§          per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente regolamento nonché per altri motivi che comportino indegnità;

  ·      per ritardato pagamento delle quote associative per oltre un anno.

 

Art. 6 - Il Presidente dell'associazione

Il Presidente dirige l'associazione, la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi di terzi.

Al Presidente spetta la delega per la presentazione dei candidati.

Il Presidente solo alla costituzione dell'associazione sceglie i membri del consiglio direttivo, il Segretario ed il Tesoriere dell'associazione, tali cariche decadono all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il Presidente, nello svolgimento delle sue mansioni, può avvalersi di consiglieri con incarichi direttivi.

Il Vice Presidente può sostituire nei compiti il Presidente, solo attraverso delega scritta, e presiedere l'assemblea, qualora il Presidente non sia presente.

 

Art. 7 - Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario redige e custodisce i verbali e i resoconti delle assemblee e riunioni. Sbriga la corrispondenza e svolge tutti gli incarichi di fiducia affidatigli dal Presidente. Tiene l'archivio e informa gli associati in merito alle deliberazioni e all'attività in generale dell'associazione.

Attende al disbrigo di tutte le formalità amministrative e logistiche inerenti alla “vita quotidiana dell'associazione. Cura il Libro dei Soci, che contiene l'anagrafica e le firme degli Associati.

 

Art. 8 - Il Tesoriere dell'associazione.

Il tesoriere è responsabile della gestione dei flussi di cassa, in entrata ed in uscita, dell'associazione.

E' responsabile della gestione patrimoniale dell'associazione, nel rispetto delle vigenti leggi.

Redige annualmente il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo richiesto nel rispetto delle vigenti leggi.

Relaziona periodicamente il Presidente sulle esigenze e previsioni di gestione.

Costituisce e gestisce un ragionevole fondo per fronteggiare imprevisti di spesa dell'associazione.

     

Art. 9 - Elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Consiglio direttivo

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Alla costituzione dell'associazione Il Segretario, il Tesoriere ed il consiglio Direttivo sono nominati dal Presidente.

Alla scadenza del "quinquennio" della durata in carica, le cariche suindicate saranno decise dall'assemblea degli iscritti. Le cariche elettive vengono determinate attraverso un'unica votazione; l'assegnazione avviene eleggendo nell'ordine i candidati più votati.

Il Presidente, nel corso del primo quinquennio di vita dell'associazione, può sostituire attraverso una delibera, non sottoposta all'assemblea, qualunque membro da lui nominato.

 

Art. 10 - Norme finali e generali

L'esercizio sociale inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio inizia dalla data del presente atto e termina il 31 dicembre 2011.

Lo scioglimento dell'associazione, oltre a quanto previsto nell'art. 8 dell'Atto Costitutivo può essere altresì deliberato dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 C.C.

In caso di scioglimento dell'associazione, gli associati non avranno a nessuno titolo alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, esistente alla data dello scioglimento stesso al netto delle estinzioni di tutte le passività, e ciò sia nel caso che cessi il rapporto personale dell'associato con l'associazione Territoriale, sia che invece prosegua la sua attività, sia nel caso che si sciolga l'associazione stessa. L'eventuale patrimonio risultante alla data dello scioglimento verrà devoluto in beneficenza.

 

Art. 11 - Controversie.  Il collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri.  I Probiviri, a titolo sempre gratuito, giudicheranno "ex bon et aequo" senza formalità di procedura.  Il loro lodo sarà inappellabile. I Probiviri sono eletti dall'assemblea ed il loro incarico ha durata biennale.

 

Art. 12 - Sede sociale

L'associazione in conseguenza della sua natura giuridica non è da considerarsi un luogo fisico ma una libera aggregazione di cittadini che, in linea di principio, può eleggere a propria sede qualsiasi luogo munito del certificato di abitabilità, senza richiedere alcuna autorizzazione.

Per l'apertura della sede sociale non è necessaria quindi alcuna autorizzazione, salvo il certificato di abitabilità rilasciato dall'Amministrazione comunale.

La sede sociale, essendo riservata ai soli soci deve considerarsi, a tutti gli effetti, luogo privato, Art. 14-17-18 Cost.

L'associazione assolve alla sua funzione svolgendo le attività previste dallo statuto sociale.

I locali della sede dovranno, pertanto essere adeguati alle attività che il Sodalizio svolge.

 

Art.13 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile nonché alle leggi vigenti in materia.  

Il presente Statuto e regolamento interno è recepito nell'Atto di Costituzione dell'associazione.

Alla costituzione dell'associazione la cariche statutarie vengono così stabilite:

Presidente :           Ceccanei Eligio
       
Vice Presidente :   Giovanna Di Rienzo

Tesoriere :             Gueli Tommaso

Segretario :            Damiani Fulvio


 
 
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